Tirocini formativi di inclusione
- Servizio attivo
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone
A chi è rivolto
I destinatari dei tirocini sono selezionati con procedure di evidenza pubblica tra tutte le persone che si trovano in condizione di grave disagio sociale. I percettori di Reddito di cittadinanza accedono ai tirocini a seguito progetto individualizzato redatto dal servizio sociale.
Descrizione
L’Accordo Stato - Regioni del 22 gennaio 2015 ha istituito i tirocini di orientamento formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti:
- sono attivabili solo a seguito di specifico progetto personalizzato;
- sono esclusi dai limiti riferiti al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa;
- comportano la corresponsione di una indennità configurata come mero sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato.
Il tirocinio viene avviato tramite la stipula della convenzione tra Ente Promotore, Ente Attuatore ed Ente Ospitante e il cittadino destinatario sulla base dello specifico progetto individuale, predisposto dal Servizio Sociale in collaborazione con il soggetto ospitante. Il Servizio sociale provvederà alla stesura del progetto individuale, attivando, se necessario, anche altre professionalità. Gli abbinamenti tra aziende ospitanti e tirocinanti saranno effettuati di concerto tra servizio sociale e Aziende ospitanti. L’attività di tirocinio viene avviata dall’azienda ospitante entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di inserimento nell’elenco delle aziende accreditate a svolgere tirocini. La convenzione di tirocinio non costituisce motivo per la instaurazione di rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, pertanto al termine del progetto e del periodo indicato nella convenzione, il rapporto tra il soggetto ospitante ed i soggetti beneficiari si conclude automaticamente.
Il tirocinio ha una durata media da sei a dodici mesi.
Il monte orario settimanale varia da un minimo di 20 a un massimo di 25 ore settimanali.
Tariffe/indennità
Per l’attività di tirocinio è prevista una indennità mensile.
Le indennità di tirocinio sono a carico del soggetto proponente, L’indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato.
Viene erogato con cadenza mensile per l’intera durata del tirocinio e quantificato nei limiti della disponibilità finanziaria dell’ente entro un importo massimo non superiore a 500 €.
Come fare
Si accede attraverso procedura di evidenza pubblica alla quale possono partecipare le singole persone, inclusi i cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno
Tempi e scadenze
Costi
GRATUITO