Assegno di Inclusione Sociale

  • Servizio attivo

Misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale


A chi è rivolto

L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).

Descrizione

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

REQUISITI

L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

I richiedenti l’ADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza Il richiedente deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.

REQUISITI ECONOMICI 

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore ad euro 9.360;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro
  • un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

Questi massimali sono incrementati di:

    • 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
    • 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE;
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
    • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
    •  navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

Come fare

La domanda di ADI può essere presentata all’INPS a partire dal 18 dicembre 2023:

  • in via telematica attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • presso gli Enti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscali.

I servizi sociali procedono all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo.
All’esito di tale analisi possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire.

Sono tenuti all'obbligo di adesione al percorso lavorativo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Costoro, a seguito dell’indirizzamento ai centri per l’impiego, sono tenuti a sottoscrivere entro sessanta giorni il Patto di servizio personalizzato previa sottoscrizione del Pad individuale, e a seguire il successivo percorso di attivazione.

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:

  • i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
  • componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Tempi e scadenze

Tempi amministrativi di gestione dell'istruttoria

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Consorzio Tusciano Solidale

La sede del Consorzio è sita presso il Comune di Battipaglia

Comune di Battipaglia

Contatti

SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

I servizi per il contrasto alla povertà mirano a garantire condizioni di vita dignitose e l'integrazione sociale per le persone in condizioni di disagio economico

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